Secondo la Corte dei Conti le frodi
sui fondi strutturali europei, in Italia, nel periodo 2003/2013 valgono
complessivamente oltre un miliardo di euro
L’utilizzo
dei fondi strutturali (1) che l’Unione europea
mette a disposizione dei paesi membri è ormai da troppi anni oggetto di sprechi
e malversazioni. Tali finanziamenti, strumento per l’attuazione di politiche
redistributive, sono finalizzati al sostegno di interventi che mirano a
rilanciare occupazione e crescita economica, riducendo le disparità regionali e
investendo in progetti a lungo termine.
L’Italia è
uno dei paesi che si contraddistingue per una pessima gestione dei fondi a
causa di inefficienze burocratiche, scarsa trasparenza e ingerenze politiche (2), oltreché un alto tasso
di frodi (3) a danno degli interessi
finanziari europei. Da una recente indagine della Corte dei Conti (4) emerge che, a seguito
di irregolarità riscontrate sull’erogazione delle somme nel periodo 2003/2012,
gli importi da recuperare ammontano complessivamente ad oltre un miliardo di
euro, di cui l’82,9 per cento in materia di fondi strutturali ed il 17,1% nel
settore agricolo.
Con
l’entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1°
Dicembre 2009) sono state introdotte nuove disposizioni non solo miranti a
rafforzare la tutela dell’integrità del bilancio (5), ma anche ad istituire
una “Cooperazione giudiziaria in materia penale” (6) nella lotta alle
truffe. La competenza esclusiva del diritto penale nazionale, come espressione
della sovranità dello Stato, rappresenta un limite alla persecuzione di tali
reati che hanno caratteri di transnazionalità, non permettendo alle istituzioni
dell’Unione europea di perseguirli direttamente (7), rimanendo tale
competenza attribuita alle sole risorse delle autorità giudiziarie locali.
Per superare
questi limiti è stata presentata dalla Commissione europea (8) la proposta di
istituire un Ufficio del Procuratore europeo, con poteri di indagine diretta
delle frodi (9) e supporto della
magistratura requirente nazionale. La Procura europea, che dovrebbe essere
operativa dal 1° Gennaio 2015, permetterebbe un coordinamento tra le varie
legislazioni penali e l’istituzione di un sistema di protezione a livello
federale, incrementando la certezza della persecuzione del reato e
l’applicazioni della pena.(10) Il Procuratore europeo
sarà affiancato da quattro sostituti e coordinerà le indagini avviate dai
procuratori europei delegati che svolgeranno le loro funzioni nel proprio Stato
membro di appartenenza utilizzando risorse e leggi nazionali. In questo modo i
costi non graveranno sul bilancio dell’Ue e vi sarà un’uniformità procedurale e
normativa (11) nel perseguimento del
medesimo reato a livello transfrontaliero.
Gli indagati
potranno ricorrere contro gli atti dei procuratori rivolgendosi alla
magistratura ordinaria nazionale esercitando diritti difensivi più estesi (tra
cui è ricompreso il diritto alla traduzione degli atti e all’interpretazione)
rispetto ai sistemi processuali nazionali. Un “collegio dei 10” (Procuratore,
quattro sostituti e cinque procuratori delegati) sarà il garante
dell’armonizzazione delle regole generali da applicare alle fattispecie
concrete e dell’integrazione graduale delle varie legislazioni nazionali. Ma in
sostegno all’attività di indagine della nuova Procura europea è sicuramente
necessario, come già sostenuto dal Parlamento europeo (12), coordinare le
politiche fiscali dei Paesi membri e ordinare dati statistici attendibili
sull’uso illecito dei fondi, in particolar modo da parte della criminalità
organizzata, per renderne facilmente accessibile la consultazione da parte
degli organi d’investigazione.
Ad oggi non
tutti i Paesi (13) utilizzano in maniera
efficace il sistema Ims (Irregularities Management System, attivo dal 2011) che
permette la segnalazione elettronica delle irregolarità sull’impiego dei fondi
europei, mentre un intervento tempestivo consentirebbe una prevenzione del
fenomeno, con controlli ab origine ed in itinere, e un recupero
più celere delle somme erogate. Il Parlamento europeo invita, quindi, i Paesi
membri ad una attività di monitoraggio e comunicazione più rigorosa sui casi
sospetti, nonché all’applicazione di misure cautelari e sanzionatorie certe per
dissuadere i comportamenti fraudolenti. Infatti è nell’interesse di ogni Stato
dell’Unione europea adoperarsi seriamente per la prevenzione ed il recupero dei
fondi indebitamente percepiti, che, oltre a lasciare un dedalo di opere
incompiute sul territorio (14), distorce l’economia
reale e vanifica le opportunità di crescita delle Regioni arretrate (15).
È da
sottolineare che, sulla base della regola “50/50”, la Commissione europea può
recuperare il 50 per cento dei pagamenti irregolari direttamente dai bilanci
degli Stati membri, i quali non si sono rapidamente attivati per il recupero
delle importi nel termine di quattro anni (16). Inoltre nell’ambito
della Programmazione 2007-2013 diversi casi relativi alle truffe al Fers sono
stati decertificati (17), per cui il recupero
delle somme grava interamente sulle amministrazioni nazionali.
Ci si può
quindi chiedere se l’Unione europea, e in primis l’Italia, sulla base di una
politica di sostegno reciproco e responsabilità, riescano a demolire un sistema
diffuso di corruzione e frodi a danno dei contribuenti, risolvere le falle
procedurali e proteggere il bilancio.
Dobbiamo esigere
con forza un cambiamento, soprattutto in vista della Programmazione del nuovo
ciclo dei fondi europei 2014-2020, in quanto non è più tollerabile che tali
finanziamenti siano sprecati o distratti, quando la nostra economia non cresce
e gioielli artistici e archeologici, vanto del nostro Paese, vanno in rovina.
(1) Fondo europeo di sviluppo
regionale (FERS), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione.
(2) Come più volte
denunciato dal Commissario UE alle Politiche Regionali Johannes Hahn, la
distribuzione a pioggia dei fondi europei anziché sviluppare progetti di
crescita dell’occupazione, infrastrutture o ricerca, è stato utilizzata per
sovvenzionare sagre paesane, convegni, gare, musei senza personale, opere
incompiute, senza finalità di sviluppo strutturale nel tempo.
(3) Art.1.1 della
Convenzione TIF del 26 Luglio 1995 definisce frode come “qualsiasi azione o
omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il
percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal Bilancio
generale delle Comunità europee (con riguardo alle spese) o la diminuzione
illegittima (con riguardo alle entrate) di risorse del Bilancio generale delle
Comunità Europee”; o “alla mancata comunicazione di una informazione in
violazione di un obbligo specifico” o “alla distrazione di tali fondi per fini
diversi da quelli per cui sono stati concessi o alla distrazione di un
beneficio lecitamente ottenuto cui consegue lo stesso effetto”.
(4) Corte dei Conti, sezione
di controllo per gli Affari Comunitari e Internazionali, relazione speciale del
18 Luglio 2013 approvata con delibera n.3/2013.
(5) Con gli artt.310 e 317
si afferma che “il Bilancio è eseguito in conformità al principio di sana
gestione finanziaria e all’attuazione cooperano l’Unione e gli Stati membri”.
(6) Artt.85 e 86 TFUE.
(7) Come denuncia la stessa
Commissione Europea, sulla base delle statistiche dei vari Paesi membri, il
bilancio dell’UE “perde ogni anno circa 500 milioni di euro in entrate ed
uscite per presunti casi di frode”; da proposta della Commissione Europea “Per
difendere il denaro dei contribuenti la Commissione propone una Procura Europea
e rafforza le garanzie procedurali dell’OLAF”, 17/07/2013.
(8) 17 Luglio 2013.
(9) Gli altri organi UE
Eurojust (Unità di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea), Europol
(Agenzia di Intelligence criminale UE) ed Olaf (Ufficio Europeo di lotta
antifrode) non hanno mandato di perseguire direttamente questi reati, ma può
soltanto l’Olaf, sulla base delle proprie osservazioni, invitare le
magistrature nazionali all’apertura di un procedimento penale.
(10) Ad oggi la media
europea delle azioni penali andate a buon fine si attesta intorno al 42,3%; da
Deliberazione n.12/2012 relazione annuale 2012 Corte dei Conti, Sezione di
controllo per gli affari comunitari ed internazionali.
(11) Nel Luglio 2012 la
Commissione Europea ha presentato un’ulteriore proposta di armonizzare le
legislazioni penali dei Paesi membri prevedendo le medesime definizioni, sanzioni
e termini di prescrizione in materia di frodi ai danni degli interessi
finanziari dell’Unione.
(12) Con risoluzione
approvata il 10 Maggio 2012, sulla base della relazione annuale 2010.
(13) Paesi come l’Italia
hanno presentato un alto tasso di segnalazioni (ad es. oltre il 90% nelle
Politiche agricole), mentre Paesi come Francia, Germania, Spagna, Danimarca,
Svezia, Regno Unito ed altri riportano un numero troppo modesto per non
sollevare dubbi; da Deliberazione n.12/2012 relazione annuale 2012 Corte dei
Conti, Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali.
(14) Le irregolarità più
frequenti si riscontrano nel sistema degli appalti pubblici.
(15) I Fondi maggiormente
colpiti da irregolarità sono quelli regionali, ed in particolar modo nelle
Regioni Obiettivo 1 (Sicilia, Calabria, Puglia, Campania) caratterizzate dalla
presenza capillare sul territorio della criminalità organizzata.
(16) Nel caso dell’apertura
di un procedimento penale, il termine perentorio è di otto anni. La regola si
applica nel settore dei finanziamenti a favore dell’agricoltura, ma il
Parlamento Europeo auspica che venga esteso anche in altri ambiti.
(17) Sottratti al consuntivo
comunitario, per cui non pesano più sul bilancio dell’UE. I rischi per il
recupero del denaro sono a carico dello Stato interessato, che utilizza gli
Organismi pagatori, ma con scarsi risultati.
da www.sbilanciamoci.info – 3 gennaio 2014
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