18 ottobre 2021

Superbonus 110%, c’è la proroga al 2023. Ma scadono gli altri bonus casa. Le novità

Nella prossima Legge di Bilancio Il superbonus 110% per i lavori di efficientamento energetico o le migliorie delle caratteristiche antisismiche negli edifici è stato prorogato al 2023. Il ministro Daniele Franco lo ha confermato nel documento che accompagna la Nota di aggiornamento al Def, dove nel capitolo relativo alla riprogrammazione degli obiettivi di finanza pubblica si legge: «Con la prossima Legge di Bilancio 2022-2024 (...) sarà previsto il prolungamento di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra cui il Fondo di Garanzia per le Pmi e gli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi». A questo punto, non resta che attendere la prima bozza del disegno di Legge di Bilancio, questa volta con un orizzonte temporale più ampio (2022-2024) e poi la discussione in Parlamento prima di mandarla in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2021. Ma il plauso arrivato da tutte le forze politiche non lascia dubbi che la proroga sia cosa fatta. Ancora da capire, però, quali saranno le modalità della proroga: se sarà, cioè, immediata (anche per via dei fondi stanziati dal Pnrr) o se invece si attenderà l’approvazione del Consiglio Ue, come era accaduto nella Legge di Bilancio 2021.

Ma per un superbonus prorogato, altri bonus casa stanno per arrivare al capolinea. Vediamo allora le prossime novità.

  di Massimiliano Jattoni Dall’Asén *

Superbonus 110% - Come detto, cittadini e imprese avranno più tempo per programmare gli interventi. L’agevolazione, infatti, doveva scadere il prossimo 30 giugno 2022 per le persone fisiche e il 31 dicembre 2022 per i condomini. Proprio quest’estate l’iter burocratico per ottenere il Superbonus 110% è stato semplificato e la norma (articolo 34) prevede che gli interventi incentivati con il Superbonus costituiscano «manutenzione straordinaria» e quindi siano realizzabili «mediante comunicazione di inizio lavori asseverata». Una semplificazione da cui sono esclusi soltanto gli interventi che prevedano demolizione e ricostruzione. Insomma, basta presentare la sola Cila. La decadenza del beneficio fiscale avviene quindi solo come conseguenza per la mancata presentazione della Cila o nel caso gli interventi realizzati siano difformi da quanto dichiarato nella Cila stessa. Porta alla decadenza del beneficio anche l’assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, attestando che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

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Gli altri bonus per la casa Se sul Superbonus l’idea ormai non ci sono più dubbi, resta da chiarire il destino degli altri bonus dedicati alla casa. L’elenco di incentivi fiscali spazia dalle detrazioni per le ristrutturazioni, al bonus idrico, dall’agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici all’ecobonus del 50 o del 65%. Fino al bonus facciate che prevede un credito di imposta sul 90% dell’importo lavori. Molte di queste agevolazioni sono state rinnovate negli anni. In attesa di sapere se sarà così anche questa volta, l’unica certezza è che il termine ufficiale è quello del 31 dicembre 2021, al quale è meglio attenersi per non rischiare di perdere il contributo.

Bonus Ristrutturazione - Il Bonus Ristrutturazione (disciplinato dall’art. 16-bis del DPR 917/86 e poi dall’art. 16, comma 1 del D.L. 63/2013) permette di usufruire di una detrazione del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. La detrazione a rimborso Irpef è ripartita in 10 quote annuali di uguali importo, ma si può scegliere come per il Superbonus lo sconto direttamente in fattura e la cessione del credito.Se non ci sarà una proroga, l’agevolazione tornerà al 36%, con un tetto di spesa a 48mila euro.

Ecobonus - Gli interventi che migliorano l’efficienza energetica di un edificio esistente possono portare a una detrazione delle spese dall’Irpef o Ires. L’importo da portare in detrazione può variare dal 50% al 90% della spesa, a seconda dell’intervento. Anche in questo caso, tra le spese in detrazioni rientrano anche i lavori relativi alla realizzazione dell’intervento (opere in muratore, parcella dei professionisti, etc) e per l’acquisizione della certificazione energetica richiesta. Rientrano nell’ecobonus:

* la sostituzione di serramenti e infissi, schermature solari, caldaie a biomassa e caldaie a condensazione classe A assicurazione una detrazione al 50%;

* la riqualificazione globale dell’edificio (caldaie a condensazione, etc), più il sistema termoregolazione evoluto con pompe di calore, involucro, collettori solari, etc., assicura una detrazione al 65%;

* Interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente): detrazione al 70% (se si aggiunge la riduzione di una classe di rischio sismico sale al 80%);

* interventi su parti comuni dei condomini (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi rischio sismico): detrazione all’85%;

* bonus facciate (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio): detrazione al 90%.

Sismabonus - Per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%, da calcolare su un importo complessivo di 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e fruibile in cinque rate annuali di pari importo. La detrazione sale al 70%, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se si passa a due classi di rischio inferiori. Il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali: 75%, se c’è passaggio a una classe di rischio inferiore 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori. In questo caso, la detrazione deve essere calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Bonus Facciate - L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021, ed effettuate tramite bonifico bancario o postale, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Bonus Idrico - Il 29 settembre è stato annunciato che è pronto il decreto attuativo del Bonus Idrico (detto anche “bonus bagni” o “bonus rubinetti”), l’incentivo finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse e ridurre gli sprechi di acqua. Il bonus di massimo 1.000 euro può essere richiesto entro il 31 dicembre 2021 (per acquisti e lavori fatti a partire dal 1° gennaio 2021) per una sola volta, per un solo immobile e solo per interventi di efficientamento idrico. La dote stanziata è di 20 milioni di euro (tratta dal Fondo per il risparmio di risorse idriche) ed è ad esaurimento. Possono beneficiare del bonus i, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi su una Piattaforma non ancora accessibile, ma che si troverà all’interno del sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa autenticazione accertata attraverso Spid o tramite Carta d’Identità Elettronica. ( Per saperne di più: Bonus Idrico, come funziona e a chi spetta )

Bonus Mobili (ed elettrodomestici) - Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10 mila euro. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è elevato a 16.000 euro.
La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di mobili nuovi, grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Bonus Zanzariere -La detrazione fiscale per il bonus zanzariere 2021è uno sconto sulle imposte Irpef o Iref, per un importo pari al 50% del totale delle spese che il soggetto ha sostenuto entro il 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la successiva istallazione di zanzariere con una schermatura solare (dunque escluse le semplici zanzariere). La detrazione riguarda anche i lavori di rimozione di altri sistemi già presenti nell’edificio e per altre opere accessorie. Il limite massimo raggiungibile è pari a 60 mila euro.
 ( Per saperne di più: Bonus zanzariere, come ottenere il rimborso e quali modelli validi )

Bonus Verde - Prorogato al 31 dicembre 2021, il Bonus Verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per sistemare a verde aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo. Pertanto, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.
Come sempre, il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale). Hanno diritto all’agevolazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese. Sono agevolabili anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati i lavori in economia.
( Per saperne di più: Bonus verde, a chi spetta l’incentivo fino a 1800 euro )

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      * da corriere.it  - 2 ottobre 2021

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