Si può dire
che la legge elettorale Berlusconi- Renzi non comporti “un’alterazione profonda
della composizione della rappresentanza democratica sulla quale si fonda
l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale” e non comprometta la
“funzione rappresentativa dell’Assemblea”?
Per la Corte costituzionale – sent.
n.1 /2014- è consentito agevolare la formazione di una adeguata maggioranza
parlamentare per garantire la stabilità del governo, non però col sacrificio o
la compressione della rappresentanza: i due interessi si possono bilanciare
solo in misura ragionevole per non violare il principio di eguaglianza del
voto.
Di
ragionevole nella nuova legge vi è ben poco e i vizi di incostituzionalità sono
molteplici:
a) con il premio, la sovra-rappresentazione del partito che ottiene il 37% resta eccessiva , distorce la volontà del popolo e non rispetta l’eguaglianza del voto (i voti dati a quel partito valgono, in seggi, circa il doppio dei voti dati ad altri partiti dal 63% di elettori );
b) le soglie di sbarramento sono irragionevoli perché diversificate fra loro senza giustificazione adeguata e sono eccessivamente elevate senza agevolare la ‘governabilità’: mentre un partito minore coalizzato è in grado di condizionare l’azione politica del governo minandone l’efficienza, quale danno all’azione governativa può venire da un partito piccolo che non entra nel governo, non ha richieste che debbano essere esaudite, non ha forza ricattatoria ma è solo una presenza che garantisce il pluralismo, un principio che pervade tutta la nostra Costituzione? Una soglia dell’8% per i non coalizzati è eccessiva e irragionevole: ha il solo fine di alterare ulteriormente la rappresentatività dell’Assemblea parlamentare escludendo la presenza di voci minoritarie nelle istituzioni. Non ci sono qui bilanciamenti da fare;
c) mancano misure apposite “ per promuovere le pari opportunità fra donne e uomini” e rendere così possibile che “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possano accedere… alle cariche elettive in condizione di eguaglianza” . La Corte stessa si è più volte pronunziata per l’effettiva parità di chance. L’unica soluzione ragionevole ed efficace sarebbe la doppia candiatura almeno per il capo lista, in modo che l’elettore , eleggendo uno solo dei due, possa scegliere fra la donna e l’uomo;
d) si sanerebbe così, almeno in parte, l’altro evidente vizio rilevato dalla sent.n.1 che ha dichiarato illegittime le norme del porcellum perché “escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti”;
e) facoltà dell’elettore che risulta ulteriormente diminuita dalla scandalosa norma che consente di candidarsi in più collegi.
*da www.articolo21.org 19 marzo 2014
Lorenza Carlassare è una giurista e
costituzionalista italiana, professoressa emerita di diritto costituzionale
all'Università di Padova. Ha fatto parte della commissione per
le riforme costituzionali istituita nella XVII legislatura per elaborare
proposte di modifica della seconda parte della Costituzione. Si è dimessa l'11
luglio 2013 in polemica con la sospensione dei lavori parlamentari ottenuta dal
Popolo della Libertà a seguito della fissazione dell'udienza per il ricorso in
Cassazione contro la sentenza del processo Mediaset.
Nessun commento:
Posta un commento