10 febbraio 2016

Jobs act e la dignità del lavoro



di Vincenzo Martino *

Sono passati ormai due anni dal decreto Poletti, primo capitolo del Jobs Act con il quale è stato liberalizzato il ricorso ai contratti a tempo determinato. Da allora il diritto del lavoro italiano è stato riscritto e completamente destrutturato. In attuazione della legge delega n. 183/2014, sono stati emanati dal governo ben otto decreti legislativi delegati, con i quali tra l’altro:

- è stato pressoché abolito l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori per gli assunti con contratto a tutele crescenti (cioè tutti gli assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015), i quali non potranno praticamente mai essere reintegrati nel loro posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo;

- è stato introdotta in molti casi la possibilità di demansionare il dipendente;

- è stato legittimato il controllo a distanza sugli strumenti di lavoro, prevedendo anche l’utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti.

Le norme su demansionamento e controlli a distanza si applicano non solo ai nuovi assunti, ma a tutti e da subito. Non si può certo dire, dunque, che il governo Renzi non abbia fatto le riforme. Il problema è: come le riforme sono state fatte? Gli obiettivi propagandati dal governo erano quelli di creare nuova occupazione e di combattere il precariato. Quanto al primo obiettivo, i dati ci dicono che, al formidabile aumento di potere attribuito al datore di lavoro, non si è accompagnato un significativo aumento dell’occupazione complessiva.

E dire che il governo è stato generosissimo con le imprese, regalando incentivi a pioggia. La decontribuzione è già stata peraltro ridotta: quando cesserà del tutto l’effetto boomerang sarà inevitabile. Quelle ingenti risorse potevano dunque essere meglio impiegate. Anche il secondo obiettivo, quello di limitare il ricorso a forme di lavoro precario, sembra essere destinato ad un flop clamoroso. Già il contratto a tutele crescenti, per come è strutturato, costituisce esso stesso una sorta di ossimoro negoziale: è un contratto stabile e precario nello stesso tempo.
Ma i dati confermano nel contempo la tenuta delle assunzioni a termine e l’esplosione del lavoro accessorio, forma estrema di precariato. Se a ciò si aggiunge la scarsità di risorse destinate agli ammortizzatori sociali, si può tranquillamente affermare che la flexsecurity in salsa nostrana è ben lontana dai modelli nord europei ai quali si è finto di ispirarsi. 

Preso atto della gravità dell’attacco ai diritti dei lavoratori, la Cgil non si limita a protestare, ma finalmente formula una propria autonoma proposta di nuovo Statuto del lavoro.
Si tratta di una proposta molto complessa e ambiziosa, composta di ben 95 articoli (qui il testo integrale) destinata a divenire una proposta di legge di iniziativa popolare dopo la consultazione di cinque milioni di iscritti, ai quali in queste settimane viene richiesto il mandato per sostenerla anche con specifici quesiti referendari. Il testo, molto articolato anche perché vuol dare una risposta all’altezza dei tempi, si compone di tre parti.
Il titolo I sancisce diritti dei lavoratori a portata universale, configurabili in gran parte come diritti di cittadinanza, che valgono per tutti a prescindere dalla natura subordinata, parasubordinata ovvero autonoma del rapporto. Si tratta di norme tendenzialmente precettive, che garantiscono il diritto ad un lavoro dignitoso; ad un compenso equo e proporzionato; a condizioni ambientali sicure; al riposo ed alla conciliazione tra vita professionale e familiare; alla non discriminazione ed alle pari opportunità tra generi; alla riservatezza ed all’informazione; a forme di tutela assistenziale e pensionistica; ed altri diritti ancora.
Nel titolo II, destinato al diritto sindacale, si affronta finalmente la storica questione della piena attuazione dell’art. 39, seconda parte, della Costituzione, al fine di restituire centralità ed effettività alla rappresentanza sindacale e nel contempo di garantire l’efficacia generale (erga omnes) della contrattazione collettiva.
Nel titolo III , infine, si ripristinano i diritti cancellati o ridotti in questi anni, a cominciare dall’apparato sanzionatorio in caso di licenziamento illegittimo, nella cui disciplina riacquista piena centralità la reintegrazione nel posto di lavoro.
Un progetto ambizioso e di lungo respiro, dunque, che speriamo abbia le gambe per marciare. Ci sarà certo chi dirà che si vuole ritornare al passato: ma è indice di modernità togliere i diritti, incentivare la precarietà e l’insicurezza, dare il via libera ad ogni possibile abuso da parte delle imprese? Ed inoltre: è servito a qualcosa?

* Avvocato giuslavorista, vice-presidente di AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani. Da numerosi anni opera a Torino in difesa dei diritti dei lavoratori.

di Area pro labour (Giuristi per il lavoro ) - 10 febbraio 2016

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